Attività Fiduciaria
AUTORITA' DI VIGILANZA
L’attività di amministrazione fiduciaria è disciplinata dalla Legge 23 novembre 1939 n.1966 e svolta sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico secondo le disposizioni del D.M. 16 gennaio 1995. L’esercizio abusivo dell’attività fiduciaria è sanzionato dall’art.3-bis del Decreto Legge 16 febbraio 1987 n.27.
Con il contratto di amministrazione fiduciaria la Società assume l’amministrazione di beni di terzi o si fa portatrice e rappresentante di interessi di terzi (i “Fiducianti”), svolgendo – in proprio nome, ma nell’interesse di questi ultimi – gli adempimenti e i compiti precisati sulla base di preventive disposizioni. In assenza di specifiche istruzioni la Fiduciaria ha l’obbligo di astenersi dall’esercitare qualsiasi attività relativa ai beni oggetto del contratto. I Fiducianti possono contare inoltre sulla massima riservatezza.
Offriamo Soluzioni
Qualunque soggetto riconosciuto dall’ordinamento può assumere il ruolo di fiduciante: enti, persone fisiche e giuridiche, trust, residenti o non residenti. Il contratto di amministrazione fiduciaria può avere ad oggetto beni di qualsiasi tipo (previa valutazione specifica delle diverse problematiche, incluse quelle di natura fiscale) e può essere regolamentato con grande flessibilità ed efficienza grazie a clausole personalizzate sulla base delle esigenze del cliente. Alla Società fiduciaria può anche essere affidato l’esercizio di diritti diversi dal diritto di proprietà, come il diritto di usufrutto. Il contratto di amministrazione fiduciaria si presta ad offrire soluzioni finalizzate alla tutela di una innumerevole serie di esigenze quali:
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- la tutela della riservatezza, anche mediante intestazione:
- il riassetto di patrimoni anche mediante la costruzione di strutture societarie
- l’esigenza di impedire o regolamentare situazioni di conflitto fra soci o gruppi di soci o portatori di interessi contrapposti
- l’osservanza di clausole contrattuali, patti societari o accordi parasociali
- la vigilanza degli obblighi assunti da dipendenti-azionisti in occasione dell’esercizio di stock options
- il coordinamento delle partecipazioni detenute in gruppi societari
- il coordinamento e la vigilanza dell’operato di diversi gestori di patrimoni mobiliari
- la definizione dell’assetto successorio e il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia
- la rappresentanza di aderenti ad Associazioni di Azionisti
- la rappresentanza comune di obbligazionisti o azionisti di risparmio
- il conferimento a terzi di facoltà di disposizione o di amministrazione
- la tutela dei diritti derivanti da operazioni di garanzia di ogni tipo
- l’esecuzione di adempimenti fiscali
Il contratto è revocabile in qualsiasi momento. In tal caso la Società si occupa dell’esecuzione di ogni atto o adempimento finalizzato a consentire la restituzione dei beni al Fiduciante.